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Più complesso l'iter per le detrazioni fiscali |
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Il decreto legge 185/2008 approvato il 28 novembre dal
Governo rende più complesso l’iter per ottenere le detrazioni fiscali del 55%
delle spese sostenute per installare un pannello solare, sostituire un impianto
di climatizzazione o cambiare gli infissi alle finestre. Il decreto prevede che
per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2007, i contribuenti debbano inviare
all'Agenzia delle entrate, solo per via telematica, «un'apposita istanza per
consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di
spesa complessivi». L'Agenzia delle entrate esamina le domande secondo l'ordine
cronologico di invio e comunica entro 30 giorni l'esito della verifica agli
interessati. Decorsi i 30 giorni senza esplicita comunicazione di accoglimento
«l'assenso si intende non fornito» e il cittadino non potrà usufruire della
detrazione. Per le spese sostenute nel 2008, in caso di mancato invio della
domanda o di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate, l'interessato potrà
comunque usufruire di una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese
sostenute fino a un massimo di 48 mila euro da ripartire in dieci rate annuali.
Inoltre, verranno considerate solo le proposte presentate
tra il 15 gennaio al 27 febbraio prossimi ma nemmeno per chi avrà rispettato
questi tempi il bonus sarà una certezza: vi accederanno i più veloci nel
consegnare le domande e fino al raggiungimento del tetto di spesa prevista dal
Governo.
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NUOVE ABITAZIONI - Certificazione energetica |
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Dal 2009 il titolo abilitativo per le nuove costruzioni sarà
subordinato alla certificazione energetica dell'edificio. L’art. 1, comma 288,
della Legge 244/2007 prevede che, dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei
provvedimenti di attuazione del DLgs 192/2005 (tra cui le Linee Guida), il
rilascio del permesso di costruire sarà subordinato alla certificazione
energetica dell'edificio - come previsto dall'articolo 6 del DLgs 192/2005 -
nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio
idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.
Il successivo comma 289 dell’art. 1 della Finanziaria 2008,
modificando l’art. 4 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), dispone che,
dal 1º gennaio 2009, i regolamenti edilizi devono prevedere, ai fini del
rilascio del permesso di costruzione, l'installazione di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così da garantire una
produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa,
compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati
industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 mq, la produzione
energetica minima è di 5 kW.
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Servizio scambio sul posto, da gennaio operativo il Tisp |
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Il servizio di scambio sul posto previsto dal Decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03 è regolato, fino al 31 dicembre 2008,
dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 28/06.
A partire dal 1 gennaio 2009 la deliberazione n. 28/06 sarà
abrogata e diventerà operativo il Testo integrato delle modalità e delle
condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP), approvato con la
deliberazione ARG/elt n. 74/08, nel quale sono recepite anche le disposizioni
del decreto legislativo n. 20/07 per gli impianti di cogenerazione ad alto
rendimento.
Fino al 31 dicembre 2008 le previsioni contenute nel TISP
non sono operative e si continua ad applicare la deliberazione n. 28/06. In
particolare, il soggetto erogatore del servizio di scambio sul posto fino al 31
dicembre 2008 continua a essere l’impresa distributrice competente nell'ambito
territoriale del cliente, mentre, a partire dal 1 gennaio 2009, sarà necessario
sottoscrivere un nuovo contratto con il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
In merito al sistema di acconto e conguaglio nella futura
disciplina dello scambio sul posto, si richiama l'articolo 6, comma 2, del
TISP, laddove si stabilisce che il GSE preveda “una regolazione periodica in
acconto sulla base di criteri proposti dal medesimo e positivamente verificati
dal Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità”.
Per maggiori informazioni www.autorita.energia.it
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